Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 175

In vigore dal 11 lug 1940
In tutti i casi in cui la Commissione provinciale, provvedendo su richiesta di privati, ritenga indispensabile procedere ad accertamenti sopra luogo, le spese relative sono a carico della parte richiedente. Di regola, i sopraluoghi sono eseguiti da un membro della Commissione a ciò appositamente designato di volta in volta dal presidente.
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