Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 180

In vigore dal 11 lug 1940
I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dell'esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza e l'autorizzazione e la tariffa dei prezzi. Hanno pure l'obbligo di tenere in luogo visibile al pubblico l'elenco delle bevande alcoliche indicato nell' della legge che trovansi in vendita nell'esercizio, nonché la riproduzione a stampa degli della legge e 173, 176 a 181 e 186 del presente regolamento.
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