Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 183

In vigore dal 11 lug 1940
Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria, quando lo accertamento delle contravvenzioni lo richieda, o l'esercente contesti la natura o il grado alcolico della bevanda, debbono sequestrare una bottiglia della bevanda in contestazione.
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