Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 177

In vigore dal 11 lug 1940
Si considerano bevande alcoliche aventi un contenuto in alcole superiore al 21 per cento del volume anche quelle che vengano ridotte al disotto di tale limite mediante diluizione e miscela all'atto della vendita al minuto.
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