Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo III
Art. 167
172 / 379In vigore dal 11 lug 1940
Per il trasferimento di un esercizio pubblico, da uno ad altro locale nella stessa frazione o nello stesso Comune non diviso in frazioni, è necessario l'assenso del Questore; nel caso che l'esercente sia altresì munito dell'autorizzazione stabilita dall' della legge, l'assenso è dato dal Prefetto. In entrambi i casi deve essere sentito il parere della Commissione provinciale contro l'alcolismo.
Le stesse norme si applicano qualora si tratti di cambiamento nella specie dell'esercizio o di ampliamenti o di trasformazioni nei locali.
L'assenso può essere accordato soltanto in seguito a verifica dei locali da parte dell'ufficiale sanitario e può essere negato per ragioni di ordine, di sicurezza pubblica o di igiene, ovvero qualora il trasferimento o le trasformazioni proposte possano favorire la diffusione dell'alcolismo.
L'autorità competente ha facoltà di sospendere o revocare la licenza o l'autorizzazione, ove l'esercente, senza l'assenso ovvero contro il divieto dell'autorità stessa, trasferisca o trasformi i locali dell'esercizio, restando salva, in ogni caso, l'applicazione delle pene incorse.
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