Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 151

In vigore dal 11 lug 1940
Tra le condizioni da stabilirsi nel manifesto di cui all' della legge per l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, sono comprese: il divieto di portare armi o strumenti atti ad offendere; di gettare materie imbrattanti o pericolose; di molestare le persone, nonché l'obbligo di togliersi la maschera ad ogni invito degli ufficiali ed agenti di P. S. I progetti di mascherate collettive od allegoriche devono essere preventivamente approvati dall'autorità di P. S.
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