Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo III
Art. 151
156 / 379In vigore dal 11 lug 1940
Tra le condizioni da stabilirsi nel manifesto di cui all' della legge per l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, sono comprese: il divieto di portare armi o strumenti atti ad offendere; di gettare materie imbrattanti o pericolose; di molestare le persone, nonché l'obbligo di togliersi la maschera ad ogni invito degli ufficiali ed agenti di P. S.
I progetti di mascherate collettive od allegoriche devono essere preventivamente approvati dall'autorità di P. S.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-151