Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 304

In vigore dal 11 lug 1940
Il dispositivo delle sentenze di condanna è dai cancellieri trascritto in foglio a parte per ciascun condannato. Il Questore annota la sentenza nella cartella biografica, ne informa l'autorità locale di P. S. e conserva l'estratto nel fascicolo individuale della persona cui si riferisce.
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