Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo VI
Art. 307
In vigore dal 11 lug 1940
L'intimazione dell'atto di comparizione di cui all' della legge è fatta a mezzo di un agente di P. S. all'uopo incaricato, che consegua copia personalmente all'interessato o a persona che conviva, anche temporaneamente, con lui.
In caso di irreperibilità del denunziato, l'intimazione è fatta, mediante affissione dell'atto di comparizione all'albo del comune di ultima residenza del denunziato e, ove tale comune sia diverso da quello dove ha sede la Commissione, anche di quest'ultimo.
L'affissione durerà fino al giorno precedente a quello fissato per la riunione della Commissione.
La Commissione, nel caso pronunzi ordinanza di ammonizione del denunziato irreperibile, fissa, con l'ordinanza, il termine entro il quale egli dovrà presentarsi all'autorità di P. S. per prendere cognizione delle prescrizioni impostegli.
La notifica della ordinanza di ammonizione è fatta nella forma suddetta: copia dell'ordinanza stessa deve essere tenuta affissa all'albo del comune o dei comuni, di cui al 1° capoverso del presente articolo, fino al giorno precedente a quello fissato dalla Commissione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-307