Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 312

In vigore dal 11 lug 1940
La denunzia del minore di anni 18 che sia da considerare ozioso, vagabondo, diffamato, a termine dell' della legge, è fatta dal Questore al presidente del Tribunale dei minorenni con motivato rapporto, corredato dai documenti su cui si fonda e, in ogni caso, dal certificato medico, dalla cartella biografica e dalle informazioni dell'Arma dei CC. RR. Copia della denuncia e dell'eventuale ordinanza di ricovero sono comunicate ai Comitati di patronato per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.
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