Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo VI
Art. 312
325 / 379In vigore dal 11 lug 1940
La denunzia del minore di anni 18 che sia da considerare ozioso, vagabondo, diffamato, a termine dell' della legge, è fatta dal Questore al presidente del Tribunale dei minorenni con motivato rapporto, corredato dai documenti su cui si fonda e, in ogni caso, dal certificato medico, dalla cartella biografica e dalle informazioni dell'Arma dei CC. RR.
Copia della denuncia e dell'eventuale ordinanza di ricovero sono comunicate ai Comitati di patronato per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.
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