Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo VI
Art. 314
In vigore dal 11 lug 1940
I minorenni in attesa di essere accompagnati presso istituti di ricovero e quelli fermati per misura di P. S. sono provvisoriamente ricoverati presso i centri di osservazione per minorenni ai sensi dell' del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1404, o, dove questi mancano, presso istituti pii o religiosi disposti ad assumerne la custodia.
Ove non sia possibile provvedere nei sensi di cui al comma precedente, i minorenni sono custoditi nelle camere di sicurezza o nelle carceri in appositi locali distinti da quelli per gli adulti.
Di ogni singolo ricovero in istituiti pii o religiosi deve essere data immediata telegrafica comunicazione all'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, indicando la data, i motivi del provvedimento o la presumibile durata della degenza del ricoverando.
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