Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 315

In vigore dal 11 lug 1940
Le persone contemplate nell' della legge sono, dal Questore, denunciate al Prefetto per l'assegnazione al confino di polizia, con rapporto motivato, da cui deve risultare la pericolosità del prevenuto per la sicurezza pubblica o per l'ordine nazionale. La proposta deve essere corredata dai documenti su cui si fonda, e, in ogni caso, dalla cartella biografica, dal rapporto informativo dell'Arma dei CC. RR. e da un certificato medico attestante se il pervenuto si trovi in condizioni da poter sopportare il regime di confino.
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