Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 305

In vigore dal 11 lug 1940
La diffida, di cui all'ultimo capoverso dell' della legge, è fatta dal Questore alla presenza del diffidato. La persona da diffidare è invitata a presentarsi dinanzi al Questore e, qualora non ottemperi all'invito nel termine assegnatole, è accompagnata dalla forza pubblica. Il Questore o un ufficiale di P. S. da lui delegato, contesta a1 prevenuto i motivi che hanno dato luogo al provvedimento di diffida; gli ingiunge di mutare tenore di vita, e lo avverte che, in caso diverso, sarà denunziato senz'altro, per l'ammonizione, a termini di legge. Della seguita diffida si stende processo verbale.
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