Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo VI
Art. 295
In vigore dal 11 lug 1940
Il rimpatrio obbligatorio, di cui all' della legge, è fatto, se il rimpatriando è privo di mezzi, a spese dello Stato.
L'autorità di P. S. non può disporre il rimpatrio obbligatorio a spese dello Stato se non per motivi d'ordine, di sicurezza e di moralità.
Il foglio di via obbligatorio è fatto sul modello annesso, al presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-295