Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 291

In vigore dal 11 lug 1940
La carta d'identità è esente da tassa di bollo. All'atto del rilascio o del rinnovo, i Comuni sono autorizzati ad esigere oltre che i diritti di segreteria, di cui all'allegato n. 5 al regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, un diritto non superiore a lire una esentandone le persone iscritte nell'elenco dei poveri. In caso di smarrimento, il duplicato della carta d'identità è soggetto al pagamento di doppio diritto.
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