Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 296

In vigore dal 11 lug 1940
Quando sia da rimpatriare un liberato dal carcere, che debba essere sottoposto allo stato di libertà vigilata o ad altre misure di sicurezza o all'ammonizione, o vi sia ragione di ritenere che possa rendersi latitante, il Questore può ordinarne il rimpatrio per traduzione.
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