Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo VI
Art. 297
In vigore dal 11 lug 1940
L'autorità di P. S. che intenda vietare, a chi sia rimpatriato con foglio di via obbligatorio o per traduzione, di tornare nel comune dal quale venne allontanato senza preventiva autorizzazione dall'autorità stessa, redige apposito verbale in confronto del rimpatriando; ne fa annotazione sul foglio di via obbligatorio e ne informa l'autorità di P. S. del luogo ove il rimpatriando è diretto.
L'autorizzazione per tornare nel comune dal quale il rimpatriando fu allontanato deve essere richiesta per mezzo dell'autorità di P.
S. del luogo dove egli si trova.
Questa ne informa l'autorità cui la richiesta è diretta, e formula le eventuali proposte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-297