Art. 295
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 295

308 / 379
In vigore dal 11 lug 1940
Il rimpatrio obbligatorio, di cui all' della legge, è fatto, se il rimpatriando è privo di mezzi, a spese dello Stato. L'autorità di P. S. non può disporre il rimpatrio obbligatorio a spese dello Stato se non per motivi d'ordine, di sicurezza e di moralità. Il foglio di via obbligatorio è fatto sul modello annesso, al presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-295