Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 321

In vigore dal 11 lug 1940
Le ordinanze della Commissione sono dal Prefetto trasmesse al Ministero dell'interno, per la designazione del luogo di confino e per la traduzione del confinato, corredate dai seguenti documenti: a) certificato di nascita; b) situazione di famiglia; c) cartella biografica; d) dichiarazione del casellario giudiziario; e) estratti delle sentenze definitive non risultanti dalla dichiarazione del casellario; f) certificato medico attestante se il confinato si trovi in condizioni di poter sopportare il regime del confino; g) verbale di notifica dell'ordinanza; h) rapporti informativi della Questura e dell'Arma del CC. RR.; i) verbale di interrogatorio del confinato o foglio delle deduzioni scritte. Nel trasmettere i documenti, il Prefetto formula proposte per la traduzione del confinato in un comune del Regno diverso dalla residenza abituale, oppure in una colonia di confino e dichiara se il confinato è in grado di mantenersi con mezzi propri.
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