Art. 321
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 321

334 / 379
In vigore dal 11 lug 1940
Le ordinanze della Commissione sono dal Prefetto trasmesse al Ministero dell'interno, per la designazione del luogo di confino e per la traduzione del confinato, corredate dai seguenti documenti: a) certificato di nascita; b) situazione di famiglia; c) cartella biografica; d) dichiarazione del casellario giudiziario; e) estratti delle sentenze definitive non risultanti dalla dichiarazione del casellario; f) certificato medico attestante se il confinato si trovi in condizioni di poter sopportare il regime del confino; g) verbale di notifica dell'ordinanza; h) rapporti informativi della Questura e dell'Arma del CC. RR.; i) verbale di interrogatorio del confinato o foglio delle deduzioni scritte. Nel trasmettere i documenti, il Prefetto formula proposte per la traduzione del confinato in un comune del Regno diverso dalla residenza abituale, oppure in una colonia di confino e dichiara se il confinato è in grado di mantenersi con mezzi propri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-321