Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo VI
Art. 321
334 / 379In vigore dal 11 lug 1940
Le ordinanze della Commissione sono dal Prefetto trasmesse al Ministero dell'interno, per la designazione del luogo di confino e per la traduzione del confinato, corredate dai seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) situazione di famiglia;
c) cartella biografica;
d) dichiarazione del casellario giudiziario;
e) estratti delle sentenze definitive non risultanti dalla dichiarazione del casellario;
f) certificato medico attestante se il confinato si trovi in condizioni di poter sopportare il regime del confino;
g) verbale di notifica dell'ordinanza;
h) rapporti informativi della Questura e dell'Arma del CC. RR.;
i) verbale di interrogatorio del confinato o foglio delle deduzioni scritte.
Nel trasmettere i documenti, il Prefetto formula proposte per la traduzione del confinato in un comune del Regno diverso dalla residenza abituale, oppure in una colonia di confino e dichiara se il confinato è in grado di mantenersi con mezzi propri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-321