Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo VI
Art. 322
In vigore dal 11 lug 1940
La Commissione di appello contro le assegnazioni al confino pronuncia le sue decisioni con l'intervento di tutti i suoi membri.
In caso di assenza o di impedimento di alcuni dei componenti questi sono sostituiti da chi ne fa le veci.
I componenti della Commissione di appello che non ne fanno parte di diritto per ragioni di ufficio, sono nominati e confermati annualmente dal Ministero per l'interno, che provvede a sostituirli in caso di assenza o di impedimento.
Funziona da segretario un funzionario della Direzione generale della P. S.
I verbali della Commissione sono firmati dal presidente, dai componenti e dal segretario.
Essi devono riportare il visto di esecutorietà del Ministro per l'interno.
Storico versioni
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