Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo VI
Art. 322
335 / 379In vigore dal 11 lug 1940
La Commissione di appello contro le assegnazioni al confino pronuncia le sue decisioni con l'intervento di tutti i suoi membri.
In caso di assenza o di impedimento di alcuni dei componenti questi sono sostituiti da chi ne fa le veci.
I componenti della Commissione di appello che non ne fanno parte di diritto per ragioni di ufficio, sono nominati e confermati annualmente dal Ministero per l'interno, che provvede a sostituirli in caso di assenza o di impedimento.
Funziona da segretario un funzionario della Direzione generale della P. S.
I verbali della Commissione sono firmati dal presidente, dai componenti e dal segretario.
Essi devono riportare il visto di esecutorietà del Ministro per l'interno.
Storico versioni
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