Art. 322
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 322

335 / 379
In vigore dal 11 lug 1940
La Commissione di appello contro le assegnazioni al confino pronuncia le sue decisioni con l'intervento di tutti i suoi membri. In caso di assenza o di impedimento di alcuni dei componenti questi sono sostituiti da chi ne fa le veci. I componenti della Commissione di appello che non ne fanno parte di diritto per ragioni di ufficio, sono nominati e confermati annualmente dal Ministero per l'interno, che provvede a sostituirli in caso di assenza o di impedimento. Funziona da segretario un funzionario della Direzione generale della P. S. I verbali della Commissione sono firmati dal presidente, dai componenti e dal segretario. Essi devono riportare il visto di esecutorietà del Ministro per l'interno.
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