Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 327

In vigore dal 11 lug 1940
I confinati di polizia privi di mezzi di sussistenza sono obbligati al lavoro. La mercede è devoluta per intero a loro beneficio. Qualora non abbiano mezzi di sussistenza nè siano in grado di procurarsi lavoro, sono ricoverati gratuitamente nei locali all'uopo predisposti e percepiscono, dal giorno dell'arrivo in colonia o nel comune di confino, un sussidio giornaliero, nella misura stabilita dal Ministro per l'interno.
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