Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo VI
Art. 328
In vigore dal 11 lug 1940
I cameroni pel ricovero dei confinati devono corrispondere ai requisiti voluti dall'igiene.
Di notte devono essere sufficientemente illuminati.
Il numero dei ricoverati deve essere proporzionato alla capacità dei cameroni, in modo da assicurare una cubatura non inferiore a metri cubi venti per ogni ricoverato.
Ciascun camerone deve essere dotato di una latrina inodore e di un orinatoio per ogni venti persone.
Le modalità per l'impianto delle latrine e degli orinatoi, in relazione alle condizioni locali, devono essere determinate dal medico provinciale o da altro sanitario incaricato dal Prefetto.
In ogni camerone deve essere assicurata una dotazione di acqua sufficiente per i bisogni ordinari dei ricoverati e per i servizi di pulizia. Ove manchi l'acqua corrente per uso potabile, deve essere assicurata una quantità di acqua igienicamente difesa da eventuali inquinamenti, secondo le prescrizioni del medico provinciale, o di altro sanitario incaricato dal Prefetto.
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