Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 333

In vigore dal 11 lug 1940
Oltre a quanto è prescritto negli della legge, è vietato ai confinati, salva l'applicazione delle leggi penali: a) di giuocare d'azzardo; b) di dare danaro ad usura; c) di vendere, barattare, pignorare effetti di vestiario od altro forniti dall'Amministrazione; d) di esercitare il commercio senza il consenso del direttore della colonia; e) di schiamazzare o di fare qualsiasi rumore durante le ore di riposo; f) di imbrattare od altrimenti guastare i muri, i mobili, il vestiario e gli altri oggetti forniti dall'Amministrazione; g) di discutere di politica o di fare propaganda politica in modo anche occulto; h) di andare in barca, per diporto. In caso di denunzia all'autorità giudiziaria per fatti di cui sopra rimane sospeso il procedimento disciplinare.
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