Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 338

In vigore dal 11 lug 1940
Il divieto di libera uscita va da uno a trenta giorni: si affigge dal direttore della colonia per mancanze leggere, quando siano ripetute. Per mancanza alla disciplina di qualche entità, al divieto di libera uscita si può aggiungere: la riduzione del sussidio giornaliero nella misura della metà; la sostituzione del tavolaccio alla branda; e la limitazione del vitto al pane e alla minestra, due volte al giorno, salvo eventuali prescrizioni mediche. Al confinato in punizione è vietato di ricevere persone o di comunicare altrimenti con estranei. La punizione di cui al presente articolo è inflitta da una commissione disciplinare, costituita dal direttore della colonia, che la presiede, dal medico della colonia e dal parroco. Al confinato in punizione è concesso di prendere aria, una volta al giorno, in località all'aperto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-338

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo