Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 340

In vigore dal 11 lug 1940
Le disposizioni degli non si applicano alle persone assegnate al confino quali pericolose per la sicurezza pubblica, ai sensi dell', n. 1 e 2, della legge. Le infrazioni alla disciplina, commesse da queste ultime, quando non siano perseguibili ai sensi dell' della legge, sono represse dal direttore della colonia, a norma delle disposizioni del regolamento generale carcerario, concernenti la disciplina dei detenuti.
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