Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 344

In vigore dal 11 lug 1940
Il ritardo da parte del funzionario preposto alla vigilanza dei confinati a liberare, a compiuto periodo, un confinato, è punito con pene disciplinari, salvo le sanzioni del Codice penale.
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