Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo VII
Art. 348
In vigore dal 11 lug 1940
Ricevuta la domanda, l'autorità di P. S.:
1) accerta, mediante ispezione, che i locali siano sorvegliabili e che possano essere adibiti ad uso di meretricio, anche nei riguardi della loro speciale posizione, tenuto conto del disposto dell' della legge;
2) stabilisce, secondo le contingenze, se il locale possa avere uno o più ingressi, ordinando la chiusura, con muratura, di ogni altro passaggio all'esterno o di qualsiasi comunicazione con altri locali;
3) trasmette al medico provinciale, per il parere nei riguardi igienici, le opportune indicazioni intorno al locale e al numero delle donne che vi possono essere ammesse per esercitare il meretricio;
4) promuove il parere del Comando dell'Arma dei CC. RR. ed esegue ogni altra indagine od accertamento che ritenga opportuni;
5) invita il richiedente a firmare l'atto di sottomissione.
Storico versioni
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