Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VII

Art. 345

In vigore dal 11 lug 1940
Sono considerati locali di meretricio, agli effetti degli della legge, anche le case nelle quali si eserciti abitualmente la prostituzione da donne che non vi hanno dimora.
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Art. 345 Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo