Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo VII
Art. 345
358 / 379In vigore dal 11 lug 1940
Sono considerati locali di meretricio, agli effetti degli della legge, anche le case nelle quali si eserciti abitualmente la prostituzione da donne che non vi hanno dimora.
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