Art. 345
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VII

Art. 345

358 / 379
In vigore dal 11 lug 1940
Sono considerati locali di meretricio, agli effetti degli della legge, anche le case nelle quali si eserciti abitualmente la prostituzione da donne che non vi hanno dimora.
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