Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VII

Art. 349

In vigore dal 11 lug 1940
L'atto di sottomissione deve contenere: a) la descrizione completa del locale, con l'indicazione delle aperture che vi danno accesso; b) l'elenco e le generalità delle donne che vi eserciteranno il meretricio e delle persone che saranno addette al servizio; c) l'obbligo di notificare, entro 24 ore, all'autorità di P. S. ogni cambiamento delle persone che vadano a dimorare nel locale, o che l'abbandonino definitivamente; d) l'obbligo di non ammettere nel locale alcuna donna, se prima non sia stata riconosciuta, dal medico visitatore, esente da manifestazioni contagiose delle malattie veneree e sifilitiche, contemplate dal R. decreto 25 marzo 1923-I, n. 846, e dal testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265; come pure di non permettere che nel locale si sottraggano donne alla vigilanza, sanitaria e alle visite, o vi rimangono, per alcun titolo, anche temporaneamente, donne riconosciute o presunte affette dalle manifestazioni contagiose suaccennate; e di non accogliere nuovamente nel locale donne allontanate per causa di malattia, senza attestazione di completa guarigione, rilasciata dal medico visitatore, ai sensi dell' del citato regolamento; e) l'obbligo di adottare le misure necessarie per la tutela igienica e sanitaria delle donne che dimoreranno nel locale e delle persone che lo frequenteranno; f) l'obbligo di non richiedere o accettare dalle donne chiamate a permanere nel locale, danaro o altra cosa mobile, neppure a titolo di cauzione, per garantire l'impegno assunto dalle meretrici di prostituirsi per un dato periodo di tempo; g) la dichiarazione di osservare rigorosamente le disposizioni della legge di P. S. e del relativo regolamento, nonché quelle del regolamento sulla profilassi della sifilide e delle malattie veneree, come pure qualsiasi prescrizione delle autorità sanitarie e di P. S.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-349

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