Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VII

Art. 350

In vigore dal 11 lug 1940
Le autorizzazioni di apertura dei locali di meretricio non possono essere emesse se non in seguito a parere favorevole, nei riguardi igienici, del medico provinciale.
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