Art. 350
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VII

Art. 350

363 / 379
In vigore dal 11 lug 1940
Le autorizzazioni di apertura dei locali di meretricio non possono essere emesse se non in seguito a parere favorevole, nei riguardi igienici, del medico provinciale.
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