Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo VII
Art. 355
In vigore dal 11 lug 1940
Le donne dimoranti nei locali di meretricio sono presunte proprietarie delle vesti e degli indumenti confezionati per la loro persona e della biancheria personale, come di ogni altra cosa mobile, di cui sono in possesso.
Uscendo dai locali di meretricio, le donne possono asportare le vesti, gli indumenti e la biancheria personale, anche in caso di contestazione col tenutario della casa.
Gli altri oggetti, a richiesta di una delle parti, sono posti sotto suggello dall'autorità di P. S.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-355