Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo VII
Art. 358
In vigore dal 11 lug 1940
Alle donne che dichiarino di voler abbandonare il meretricio possono essere concessi i mezzi gratuiti di rimpatrio o per l'avviamento al lavoro, quando dimostrino che nel luogo ove intendono recarsi hanno assicurati i mezzi di sussistenza od onesta occupazione.
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