Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo VII
Art. 361
In vigore dal 11 lug 1940
Presso il Ministero dell'interno, Direzione generale della P. S., è costituito l'Ufficio centrale italiano per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli.
Tale Ufficio ha per compito:
a) di raccogliere tutte le notizie relative all'arruolamento di persone a scopo di prostituzione;
b) di conservare e di comunicare agli Stati firmatari o aderenti alla convenzione internazionale contro la tratta, conchiusa a Ginevra, in data 18 ottobre 1921, gli estratti delle sentenze di condanna pronunciate nel Regno per i delitti contemplati nel decreto-legge 25 marzo 1923, n. 1207, che riguardino stranieri;
c) di vegliare affinché le autorità e gli agenti di pubblica sicurezza esercitino, specialmente nelle stazioni ferroviarie, nei porti, o durante il viaggio, una speciale sorveglianza allo scopo di rintracciare coloro che conducano persone presumibilmente destinate alla prostituzione e di segnalarle, occorrendo, alle competenti autorità estere;
d) di curare che siano ricevute le dichiarazioni delle donne straniere dedite alla prostituzione, in Italia, allo scopo di stabilirne la identità e lo stato civile, e di indagare chi le abbia indotte a lasciare il rispettivo Paese di origine a scopo di prostituzione; nei confronti di tali donne sarà provveduto ai sensi dell' del presente regolamento;
e) di promuovere le pratiche necessarie per ottenere che siano affidate, a titolo provvisorio in attesa dell'eventuale rimpatrio, ad istituti di assistenza pubblica e privata, ovvero a privati che ne offrano le necessarie garanzie, le vittime della tratta sprovviste di mezzi;
f) di disporre perché siano rinviate ai Paesi di origine le persone suindicate che richieggano il rimpatrio, o che siano richieste da persone le quali esercitano sopra di loro potestà o tutela, o, comunque, autorità o vigilanza legale;
g) di esercitare una speciale sorveglianza sugli uffici che si occupino del collocamento di donne;
h) di curare quanto altro sia necessario per provvedere alla repressione della tratta, in base alle norme vigenti di diritto pubblico, interno o internazionale.
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