Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VIII

Art. 363

In vigore dal 1 ago 1940
I beni confiscati passano in proprietà dello Stato. I beni mobili sono venduti all'asta pubblica, versando il ricavato in conto entrate eventuali del Tesoro. È in facoltà del Prefetto di disporre la cessione dei beni mobili ad istituti di beneficienza, con preferenza a quelli per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-363

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