Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo VII
Art. 359
In vigore dal 11 lug 1940
Quando all'autorità di P. S. risulti che una minorenne sia dedita al meretricio, ne promuove il ricovero in una casa di patronato e, quando ciò non sia possibile e la minore non abbia compiuto il 18° anno di età, provvede a termine degli e seguenti della legge; salvo denuncia all'autorità giudiziaria, quando ricorrano gli estremi dei reati di lenocinio, di corruzione o di tratta, a termine del Codice penale o del decreto-legge 25 marzo 1923, n. 1207.
Per le minorenni sino all'età di anni 18 compiuti, l'autorità di P. S. provvede di concerto con i Comitati di patronato per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.
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