Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VII

Art. 356

In vigore dal 11 lug 1940
Quando una donna manifesti la volontà di abbandonare un locale di meretricio e dichiari che subisce o teme di subire maltrattamenti, minacce o atti di resistenza, l'autorità di P. S. provvede alla tutela della richiedente e, ove la denuncia risulti fondata, ordina la chiusura del locale, senza pregiudizio dell'azione penale se nel fatto ricorrono gli estremi del reato.
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