Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo VII
Art. 353
In vigore dal 11 lug 1940
Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni dell' della legge possono essere accompagnate all'ufficio di P. S., per le necessarie identificazioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-353