Art. 353
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VII

Art. 353

366 / 379
In vigore dal 11 lug 1940
Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni dell' della legge possono essere accompagnate all'ufficio di P. S., per le necessarie identificazioni.
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