Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo VII
Art. 354
In vigore dal 11 lug 1940
Le meretrici in possesso del libretto sanitario regolarmente tenuto, ai sensi dell' del R. decreto 25 marzo 1923, n. 846, non possono essere considerate sospette di malattie contagiose, quand'anche si rifiutino di sottoporsi a visita medica, nel caso previsto dall' della legge, nè, qualora siano dichiarate in contravvenzione al disposto del successivo , possono essere trattenute per la loro identificazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-354