Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VII

Art. 354

In vigore dal 11 lug 1940
Le meretrici in possesso del libretto sanitario regolarmente tenuto, ai sensi dell' del R. decreto 25 marzo 1923, n. 846, non possono essere considerate sospette di malattie contagiose, quand'anche si rifiutino di sottoporsi a visita medica, nel caso previsto dall' della legge, nè, qualora siano dichiarate in contravvenzione al disposto del successivo , possono essere trattenute per la loro identificazione.
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