Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VIII

Art. 364

In vigore dal 1 ago 1940
I beni immobili sono assunti in consistenza dall'Amministrazione finanziaria dello Stato. A tale fine, il Prefetto comunica copia del decreto di scioglimento delle associazioni, all'intendente di finanza, per la esecuzione nella parte di competenza. Ove il Prefetto ritenga di dover proporre la cessione dei beni agli istituti di beneficienza, di cui all'articolo precedente, o di dare ai beni stessi una diversa destinazione, invia motivato rapporto al Ministro per l'interno, non appena decretato lo scioglimento dell'associazione.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-364

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