Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo VIII
Art. 363
376 / 379In vigore dal 1 ago 1940
I beni confiscati passano in proprietà dello Stato.
I beni mobili sono venduti all'asta pubblica, versando il ricavato in conto entrate eventuali del Tesoro.
È in facoltà del Prefetto di disporre la cessione dei beni mobili ad istituti di beneficienza, con preferenza a quelli per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-363