Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo V
Art. 271
In vigore dal 2 set 1998
Devono, in ogni caso, essere respinti dal confine, in applicazione dell' della legge, od espulsi gli stranieri indigenti o che esercitino il meretricio o mestieri dissimulanti l'ozio, o il vagabondaggio o la questua.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 25 luglio 1998 , n. 286, ha disposto (con l'art. 47, comma 4) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-271