Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo V
Art. 269
In vigore dal 2 set 1998
Occorrendo di far rimpatriare uno straniero, a carico del quale non si abbiano gli estremi per l'espulsione, il Prefetto ne avverte il rispettivo console per gli eventuali provvedimenti, o, trattandosi di cittadino di uno Stato limitrofo, lo invia al confine con foglio di via obbligatorio, riferendone al Ministero dell'interno.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 25 luglio 1998 , n. 286, ha disposto (con l'art. 47, comma 4) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-269