Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo V

Art. 265

In vigore dal 2 set 1998
È parimenti esonerato dal presentarsi personalmente lo straniero che ne sia impedito per ragioni di salute da comprovarsi mediante attestazione medica. Questa, insieme con la dichiarazione, deve pervenire all'autorità di pubblica sicurezza nel termine prescritto, a mezzo di persona di fiducia dello straniero o di chi l'assista.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 25 luglio 1998 , n. 286, ha disposto (con l'art. 47, comma 4) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-265

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