Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo IV
Art. 260
In vigore dal 21 ott 2008
Nel registro di cui all' della legge devono essere indicati:
a) le generalità delle persone, con le quali gli affari o le operazioni sono compiute;
b) la data e la specie dell'affare o della operazione;
c) l'onorario convenuto e l'esito della operazione;
d) i documenti, con i quali il committente ha dimostrato la propria identità personale.
Gli obblighi di cui al primo comma devono essere assolti nella sede principale ed in quelle operative risultanti dalla licenza, indipendentemente dall'ambito territoriale in cui i servizi devono essere svolti.
Nel caso di servizi effettuati con il concorso di più istituti, il registro dovrà indicare l'operazione complessiva, il cliente per conto del quale l'intero servizio è effettuato, la fase operativa di competenza di ciascun istituto, il soggetto, debitamente identificato, richiedente l'esecuzione della stessa ed i riferimenti al titolo del concorso.
Per le attività indicate nell'articolo 327-bis del codice di procedura penale, continuano ad osservarsi le disposizioni dello stesso codice e dell' delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice.
Per le operazioni compiute da istituti di informazioni commerciali, mediante la vendita di libretti di scontrini di abbonamento, si annotano nel registro l'avvenuta vendita, le generalità dell'acquirente, i documenti con i quali egli ha dimostrato la propria identità, e l'onorario convenuto.
Il registro deve essere conservato per cinque anni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-260